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Condizioni di vendita

Per la vendita online di pacchetti e servizi turistici singoli

Pubblicate anche ai sensi dell'art. 12, comma 3 D.Lgs. 9.4.2003, n. 70


SEZIONE A:

PACCHETTI TURISTICI - ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (di seguito il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (di seguito CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni. La vendita effettuata tramite il web è altresì soggetta alla normativa sul commercio elettronico di cui al D.Lgs. 70 /2003.


2. INFORMAZIONI GENERALI

Anche ai fini dell’art. 7 del D.Lgs. 70/2003, si informa:

  • che Bologna Welcome S.r.l. - BW Incoming, con sede legale in Bologna, Piazza Nettuno 1 C.A.P. 40124, Partita IVA 03348911201, Codice Fiscale 03348911201, Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.03348911201, R.E.A. BO 512155, è titolare della Autorizzazione di Agenzia Viaggi e turismo n. PG 85128/2014 rilasciata il 29 Maggio 2014 dalla Provincia di Bologna, ai sensi della L.R. Emilia Romagna 31 marzo 2003, n. 7 s.m.i., in forza della quale  organizza e gestisce in partnership con il Comune di Bologna con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6 C.A.P. 40124, Partita IVA 01232710374 una piattaforma telematica, denominata www.crinalibologna.it (essendo titolare dei domini www.crinalibologna.it e www.crinalibologna.com), diretta ad implementare la promozione della destinazione Bologna e la vendita di servizi turistici on line;
  • che è titolare di Polizza di Responsabilità civile Organizzatori e Intermediari di Viaggio n. 8655951 Europ Assistance Italia SpA, ai fini della copertura di legge (art. 19 e 50 Cod. Turismo);
  • che il turista può indirizzare ogni richiesta di assistenza ed informazioni ai seguenti recapiti: mail incoming@bolognawelcome.it tel. 051 6583111;
  • che Bologna Welcome srl è soggetta alla vigilanza della Provincia di Bologna, ai sensi dell’art. 4 della LR Emilia Romagna 31.3.2003, n. 7 s.m.i.;
  • che i prezzi di vendita dei pacchetti, espressi in forma forfettaria o comunque completi di eventuali imposte, tasse ed altri oneri ammnistrativi, sono indicati in catalogo o programma fuori catalogo e negli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, come meglio specificato al successivo art. 8.

3. DEFINIZIONI

Secondo l’art. 33 del Cod. Turismo ed ai fini delle presenti condizioni generali di contratto s’intende per:

a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) Turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico;

c) Portale: la piattaforma telematica, denominata www.crinalibologna.it gestita da Bologna Welcome srl, con pagine ad accesso libero o riservato a seguito della procedura di registrazione, raggiungibile agli URL www.crinalibologna.it e www.crinalibologna.com nel quale il turista, oltre a reperire informazioni, potrà concludere direttamente transazioni e-commerce di acquisto dei Pacchetti Turistici/Servizi di Viaggio.


4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

4.1. Ai sensi dell’art. 34 Cod. Turismo, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”. Ne discende che sia la prefissata combinazione di servizi acquistati tramite il Portale, sia la combinazione di due o più servizi singoli acquisiti tramite lo stesso dal turista, integrerà la vendita di pacchetto ai sensi del citato art. 34 del Cod. Turismo.

4.2. Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Turismo. Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.


5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

5.1 In aggiunta alle presenti condizioni generali di contratto, pubblicate nel Portale, l’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - da intendersi tale sia quello cartaceo, sia quello predisposto su supporto elettronico o per via telematica, pubblicato e scaricabile dal Portale- una scheda tecnica. La scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo contiene - ove non siano già indicati nelle presenti condizioni generali di contratto -i seguenti elementi obbligatori:

  • estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
  • estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile ex art. 19 e 50 Cod. Turismo;
  • periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
  • modalità e condizioni di sostituzione del turista, per cessione contratto di acquisto pacchetto (Art. 39 Cod. Tur.);
  • parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio, per le revisioni consentite (Art. 40 Cod. Tur.).

5.2. L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

5.3 L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Codice del Turismo.

5.4 Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.


6. PRENOTAZIONI - Informazioni precontrattuali - Procedura di conclusione contratto (art. 12 D.Lgs 70/2003)

6.1 La proposta di prenotazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo compilabile online nella Sezione del portale corrispondente, contenente, in conformità al disposto dell’art. 13, 2 comma del D.Lgs 70/2003, le caratteristiche essenziali del pacchetto, l’indicazione dettagliata del prezzo e delle modalità di pagamento, l’informativa sull’esclusione del diritto di recesso di cui all’art. 52 del D.Lgs 6.9.2005, n. 206 e delle penali da recesso unilaterale del turista.

6.2 Una volta compilato il modulo di prenotazione in ogni sua parte e confermato dal turista, il sistema di prenotazione genererà un’email di notifica in automatico che sarà inviata al cliente, all’Organizzatore e ai fornitori coinvolti che varrà quale ricevuta anche ai sensi dell’art. 13, II comma, DLgs. 70/2003.

6.3 L'Utente potrà modificare e correggere eventuali errori di inserimento dei dati prima di inoltrare la proposta di prenotazione. A tal fine Bologna Welcome S.r.l. mette a disposizione del turista i seguenti mezzi per consentire l'individuazione/correzione di eventuali errori di inserimento: sezione dedicata nell'home page del portale, cui si accede tramite username e password generati durante il processo di registrazione, o invio di email all'indirizzo incoming@bolognawelcome.it.

6.4 Il Contratto di Organizzazione di viaggio potrà considerarsi concluso attraverso il Portale solo nel momento in cui Bologna Welcome S.r.l. invierà al turista la comunicazione di conferma della prenotazione attraverso l’invio di email di notifica automatica.

6.5 Sia la proposta di prenotazione, sia la relativa conferma, potranno considerarsi ricevute una volta inviate in automatico dal sistema senza la generazione di messaggi di errore.

6.6 Il Contratto di organizzazione di viaggio sarà archiviato nella sezione dedicata del portale e il turista avrà la possibilità di accedervi direttamente dalla home page, inserendo le proprie credenziali. Ognio altro aspetto relativo alla policy sulla raccolta, trattamento e archiviazione dei dati personali è meglio illustrato nel documento “Condizioni della privacy” consultabile e scaricabile nella Sezione del Portale.

6.7 Le presenti “Condizioni di Vendita”, oltre che in lingua italiana, sono altresì disponibili in lingua inglese.


7. PAGAMENTI

7.1 La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo dei Pacchetti Turistici da versare all'atto dell'ordine/prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da specifiche indicazioni pubblicate dall'Organizzatore di Viaggi e al momento della prenotazione nelle Sezioni Offerte/Offers e Ospitalità/Accommodation del Portale.

7.2 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce oggetto di clausola risolutiva espressa tale da consentire all'Organizzatore, la risoluzione di diritto del Contratto di organizzazione di viaggio anche ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.


8. PREZZO

8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo e negli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, tutti pubblicati e scaricabili nelle Sezioni Offerte/Offers e Ospitalità/Accommodation del Portale. Esso potrà essere variato, ai sensi dell’art. 40 del Cod. Turismo, fino a 20 giorni precedenti la partenza (considerandosi in tale termine il giorno di invio della comunicazione) soltanto in conseguenza alle variazioni di:

  • costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
  • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
  • tasse comunali di soggiorno o di ingresso
  • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

8.2 Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

8.3 Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.


9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

9.1 Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

9.2 Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.

9.3 Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

9.4 Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e) D.Lgs 206/2005) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.


10. RECESSO DEL TURISTA

10.1 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

  • aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
  • modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

10.2 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

  • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
  • alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

10.3 Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

10.4 Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

10.5 Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.


11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

11.1 L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

11.2 Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.


12. SOSTITUZIONI

12.1 Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Turismo) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

12.2 Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

12.3 Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate nella scheda tecnica di cui al precedente art. 5.


13. OBBLIGHI DEI TURISTI

13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini extra comunitari reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

13.2 In ogni caso tutti i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

13.3 I consumatori dovranno informare l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

13.4 Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio: la decisione del turista di usufruire del pacchetto all’esito di dette verifiche comporterà l’assunzione consapevole del rischio del viaggio, anche ai fini dell’esonero di responsabilità di cui all’art. 46 del Codice del Turismo.

13.5 I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

13.6 Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga, ai sensi dell’art. 48 del Codice del Turismo, di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

13.7 Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

13.8 Il turista è sempre tenuto ad informare l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari che possono incidere sulla fruibilità del viaggio (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.


14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

14.1 La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti Autorità del paese in cui il servizio è erogato.

14.2 In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.


15. REGIME DI RESPONSABILITÀ - LIMITI

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate dallo stesso direttamente, che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.


16. COPERTURA ASSICURATIVA RC - LIMITI DEL RISARCIMENTO

16.1 I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Codice del Turismo e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

16.2 Per tali risarcimenti Bologna Welcome srl è coperta da apposita polizza di responsabilità civile verso terzi, meglio indicata al precedente art. 2.


17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

17.1 L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

17.2 L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità di cui ai precedenti artt. 15 e 16, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.


18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.


19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da smarrimento o danni ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.


20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Turismo l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.


21. FONDO DI GARANZIA

Il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 51 del Codice del Turismo istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:

a) rimborso del prezzo versato;

b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.

L’organizzatore e l’intermediario di viaggio concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Turismo attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.


SEZIONE B:

INTERMEDIAZIONE NELLA VENDITA DI PACCHETTI O SINGOLI SERVIZI TURISTICI

22. FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di intermediazione turistica è disciplinato - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (di seguito il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (di seguito CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 -  e, in particolare, dagli art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione), nonché dalle norme del Codice Civile sul mandato (artt. 1703 – 1730).


22-bis. INFORMAZIONI GENERALI

Anche ai fini dell’art. 7 del D.Lgs 70/2003, si informa:

  • che Bologna Welcome S.r.l. - BW Incoming, con sede legale in Bologna, Piazza Nettuno 1 C.A.P. 40124, Partita IVA 03348911201, Codice Fiscale 03348911201, Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.03348911201, R.E.A. BO 512155, è titolare della Autorizzazione di Agenzia Viaggi e turismo n. PG 85128/2014 rilasciata il 29 Maggio 2014 dalla Provincia di Bologna, , ai sensi della L.R. Emilia Romagna 31 marzo 2003, n. 7 s.m.i., in forza della quale organizza e gestisce in partnership con il Comune di Bologna con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6 C.A.P. 40124, Partita IVA 01232710374 una piattaforma telematica, denominata www.crinalibologna.it (essendo titolare dei domini www.crinalibologna.it e www.crinalibologna.com), diretta ad implementare la promozione della destinazione Bologna e la vendita di pacchetti e servizi turistici on line;
  • che é titolare di Polizza di Responsabilità civile Organizzatori e Intermediari di Viaggio n. 8655951 Europ Assistance Italia SpA, ai fini della copertura di legge (art. 19 e 50 Cod. Turismo);
  • che il turista può indirizzare ogni richiesta di assistenza ed informazioni ai seguenti recapiti: mail incoming@bolognawelcome.it tel. 051 6583111;
  • che Bologna Welcome srl è soggetta alla vigilanza della Provincia di Bologna, ai sensi dell’art. 4 della LR Emilia Romagna 31.3.2003, n. 7 s.m.i.;
  • che i prezzi di vendita dei pacchetti o servizi turistici singoli oggetto di intermediazione - espressi in forma forfettaria o comunque completi di eventuali imposte, tasse ed altri oneri ammnistrativi - sono indicati nei cataloghi o programmi fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi pubblicati nel Portale nelle Sezioni Offerte/Offers e Ospitalità/Accommodation, mentre la agency fee, spettante a Bologna Welcome srl quale compenso per l’intermediazione, ove applicata al turista, è indicata nella proposta di vendita.

23. DEFINIZIONI

23.1 Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’34 del Cod. Turismo verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati.

23.2 Servizi turistici singoli: sono quei servizi prestati dalle Imprese Turistiche di cui all’art. 4 del Codice del Turismo o dalle figure professionali di cui all’art. 6 del medesimo Codice (quali a titolo esemplificativo: trasporto, hotel, autonoleggio, guida, accompagnatore o interprete turistico), offerti singolarmente, nonché tutti i servizi non riconducibili alla definizione di "combinazione prefissata" idonea a configurare un Pacchetto Turistico, ai sensi della normativa vigente.

23.3 Contratto di intermediazione turistica: il contratto a titolo oneroso avente ad oggetto il conferimento dell’incarico alle agenzie di viaggi da parte del turista di procurare la sottoscrizione di un contratto di vendita di pacchetti organizzati da terzi o di erogazione di un singolo servizio turistico prestato da un terzo fornitore. 

23.4 Agency fee: il compenso dovuto dal turista all’intermediario per l’attività svolta a seguito dell’esecuzione del mandato conferito con il contratto di cui al precedente comma.


24. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’intermediario non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dal contratto intermediato, ivi inclusi rimborsi, risarcimenti, indennizzi, ma è responsabile esclusivamente, nei limiti della diligenza professionale, delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità mandatario in ordine all’esecuzione dell’incarico di ricerca del fornitore del servizio richiesto dal turista e di assistenza alla stipula del relativo contratto. L’intermediario, ai sensi dell’art. 35, del Cod. Turismo, consegnerà copia del contratto di organizzazione di viaggio intermediato al turista, oppure, in caso di procacciamento di servizi singoli, rilascerà allo stesso i documenti relativi portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riporteranno la somma pagata per il servizio.


25. REVOCA DEL MANDATO DI INTERMEDIAZIONE CONFERITO

Il turista può revocare per giusta causa il mandato conferito con la stipula del Contratto di intermediario di viaggio in qualsiasi momento, prima che esso abbia avuto esecuzione, a condizione di indennizzare l'Intermediario delle sole spese amministrative e di gestione pratica indicate in contratto. Ove la revoca avvenga dopo l’inizio di esecuzione del mandato, il turista sarà tenuto al pagamento dell'eventuale penale o della agency fee o dei diritti amministrativi specificati nel contratto stipulato, oltre a quanto indicato nell’art. 1720 c.c. e nell’ art. 1725 c.c., ove non ricorra la giusta causa.


26. PAGAMENTI. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancato pagamento, da parte del turista, delle somme da esso dovute all'Intermediario per l’Agency fee ovvero a qualunque altro titolo, ivi compreso l'eventuale acconto, o comunque le somme necessarie per l’adempimento del mandato conferito, ai sensi dell’art. 1719 c.c. - Bologna Welcome S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto di intermediazione stipulato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermi i diritti derivanti dall’art. 1720 c.c.


27. PROPOSTA DI CONFERIMENTO INCARICO DI INTERMEDIAZIONE - INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI - PROCEDURA DI CONCLUSIONE CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE (ART. 12 D.LGS 70/2003)

27.1 La proposta di conferimento di incarico di intermediazione per l’acquisto di pacchetti o singoli servizi turistici dovrà essere redatta sull’apposito modulo di scaricabile nella Sezione Offerte/Offers e Ospitalità/Accommodation del Portale, contenente, in conformità al disposto dell’art. 13, 2 comma del D.Lgs 70/2003, le caratteristiche essenziali del pacchetto/servizio, l’indicazione dettagliata del prezzo dell’attività di intermediazione e delle modalità di pagamento, e delle penali o condizioni economiche derivanti dalla revoca del mandato.

27.2 Una volta compilato il modulo di prenotazione in ogni sua parte e confermato dal turista, il sistema di prenotazione genererà un’email di notifica in automatico che sarà inviata al cliente, all’Organizzatore e ai fornitori coinvolti che varrà quale ricevuta anche ai sensi dell’art. 13, II comma, DLgs. 70/2003.

27.3 Il Turista potrà modificare e correggere eventuali errori di inserimento dei dati prima di inoltrare la proposta di conferimento incarico. A tal fine Bologna Welcome S.r.l. mette a disposizione del turista i seguenti mezzi per consentire l'individuazione/correzione di eventuali errori di inserimento: sezione dedicata nell'home page del portale, cui si accede tramite username e password generati durante il processo di registrazione, o invio di email all'indirizzo incoming@bolognawelcome.it.

27.4 Il Contratto di intermediazione turistica potrà considerarsi concluso attraverso il Portale solo nel momento in cui Bologna Welcome S.r.l. invierà al turista la comunicazione di conferma attraverso l’invio di email di notifica automatica.

27.5 Sia la proposta contrattuale, sia la relativa conferma potranno considerarsi ricevute una volta inviate in automatico dal sistema senza la generazione di messaggi di errore

27.6 Il Contratto di intermediazione sarà archiviato nella sezione dedicata del portale e il Turista avrà la possibilità di accedervi direttamente dalla home page, inserendo le proprie credenziali. Ogni altro aspetto relativo alla policy sulla raccolta, trattamento e archiviazione dei dati personali è meglio nel documento “Condizioni della privacy” consultabile e scaricabile nella Sezione Privacy del Portale.

27.7 Le presenti “Condizioni di Vendita”, oltre che in lingua italiana, sono altresì disponibili in lingua inglese.


28. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Alle presenti “Condizioni di Vendita” è applicabile la legislazione indicata agli artt. 1 e 22.

Qualunque controversia relativa alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto di Organizzazione di viaggio/Contratto di intermediario di viaggio di cui sia parte Bologna Welcome S.r.l. sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna (Italia) con esclusione di ogni altra Autorità Giudiziaria, fatta comunque salva l'eventuale applicazione di disposizioni inderogabili di legge ivi comprese, ove applicabili, quelle dettate dal Codice del Consumo.


29. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della Legge 269/98.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono stati commessi all'estero.


30. PRENOTAZIONE DI SERVIZI GRATUITI

In caso di prenotazioni di prodotti o di biglietti gratuiti le condizioni di vendita sono, per quanto compatibili, le stesse dei prodotti a pagamento.

* * *


Dichiaro di aver attentamente letto e valutato il contenuto delle su estese condizioni generali di contratto e dichiaro di accettare integralmente e senza riserve, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli, anche ai fini di escludere la presunzione di vessatorietà di cui all’art. 33 D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)


Art. 7.2 Clausola risolutiva espressa
Art. 8 Prezzo
Art. 10.4 Recesso unilaterale del turista – penali e oneri
Art. 13 Obblighi dei turisti – esoneri di responsabilità dell’organizzazione
Art. 15 Regime di responsabilità - limiti
Art. 16 Limiti del risarcimento
Art. 17 Obbligo di Assistenza
Art. 18 Reclami e denunce - decadenza
Art. 24 Regime di responsabilità dell’intermediario – limiti ed esclusioni
Art. 25 Revoca del mandato – indennizzi e risarcimenti
Art. 26 Pagamento - Clausola risolutiva espressa
Art. 28 Legge applicabile e foro competente

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